Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12.03.2015 ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Il principio alla base delle nuove norme prevede che quando l’offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale, lo Stato possa demandare alla sede civile la relativa tutela. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato.