All’epoca le proposte di legge presentate avevano come obiettivo quello di salvaguardare i legami tra minore e affidatari solo in caso di adozione e CamMiNo suggerì espressamente che: “Le proposte di legge sembrano riduttive nella tutela dei legami positivamente instauratisi tra persona minore di età ed affidatari in caso di ricongiunzione con i familiari o di adozione da parte di terzi. Secondo la nostra esperienza, infatti, i legami con le famiglie affidatarie positivamente sviluppatisi durante l’affidamento nell’interesse delle persone minori di età affidate, dovrebbero essere tutelati e protetti non solo in caso di loro dichiarazione di adottabilità, come previsto nelle attuali proposte di legge. Difatti ci sembra anche che, in ogni caso, anche qualora l’affidamento avesse felicemente termine con il reinserimento nella famiglia originaria, oppure le persone minori di età già affidate fossero adottate da terzi, i legami positivi sviluppatisi in modo funzionale al loro interesse con i “già affidatari” dovrebbero essere preservati, tutelati, regolamentati. Infatti il venir meno improvviso di relazioni di per sé significative e funzionali al miglior sviluppo psico-fisico, contestuali o successive al suo reinserimento nella famiglia di origine o nella famiglia adottiva, avrebbe comunque un contenuto traumatico, da evitare nell’interesse della persona minore di età nel cui interesse i legami positivi debbono essere preservati”.
Il nuovo DDL, prima firmataria Francesca Puglisi, ha tenuto presente tale necessità rilevata allora da CamMiNo e altre pure indicate in tale occasione dalla nostra associazione.