La pubblicità informativa della propria attività professionale è ammissibile, ma deve avere modalità e contenuti non lesivi della dignità e del decoro professionale. Le SS.UU. si sono pronunciate nuovamente sulla questione, ritenendo legittima la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per violazione degli artt. 17, 17 bis e 19 C.D.F. comminata ad un avvocato, con la motivazione che le modalità ed i contenuti del messaggio pubblicitario (inserito nel box pubblicitario di un quotidiano, connotato da slogan sull’attività svolta dal professionista, con grafica tale da porre enfasi sul dato economico e contenente dati equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo) integravano modalità attrattiva della clientela con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità ed il decoro professionale, per la marcata natura commerciale dell’informativa sui costi molto bassi.