Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha confermato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che ha rigettato il ricorso proposto dall’avvocato avverso apposita deliberazione con la quale il COA di appartenenza aveva disposto l’apertura di un procedimento disciplinare per “violazione dell’ art. 38 r.d.l. 1578/33 e degli artt. 35 e 40 del CDF. L’incolpato, in forza di mandato alla lite in bianco, ricevuto per il tramite di terza persona, aveva omesso di comunicare ai clienti l’esito negativo del giudizio di primo grado e aveva interposto appello avverso detta sentenza pur in presenza di dissenso al gravame. La Cassazione, oltre ad enunciare il principio di cui in intestazione, ha specificato che «la comunicazione all’incolpato deve contenere l’indicazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato», mentre «la menzione circostanziata degli addebiti» è prevista soltanto come requisito della citazione a giudizio; ne consegue l’irrilevanza della indeterminatezza di alcuni elementi dell’accusa in quanto il fatto addebitato è comunque indicato sommariamente e consente all’incolpato di avere una notizia qualificata del procedimento disciplinare aperto a suo carico e di esaminare ed acquisire i relativi atti e documenti.