Nodo centrale della sentenza in commento è stabilire come raccordare le norme del Codice Civile dedicate agli effetti del regime della comunione legale sugli acquisti effettuati in costanza di matrimonio (art. 159 e segg. c.c.) e la normativa fiscale in tema di agevolazioni “prima casa”. Più precisamente, la Corte è stata chiamata a stabilire se l’acquisto effettuato da un solo coniuge, in regime di comunione dei beni, riversi “ope legis” ed in ragione della metà, i propri effetti giuridici, ma in particolar modo i benefici fiscali, anche a favore dell’altro coniuge non presente all’atto dell’acquisto. Con la sentenza in esame, la Corte risponde in senso negativo, ponendosi in linea di continuità con i principi che emergono dalla Circolare n. 38 del 12.08.2005 dell’Agenzia delle Entrate. Mentre, infatti, ai fini civilistici, non sussiste la necessità che entrambi i coniugi intervengano all’atto, in quanto il coacquisto si realizza automaticamente ope legis, ai fini fiscali, per ottenere l’agevolazione “prima casa” sull’intero immobile trasferito, entrambi i coniugi devono essere presenti all’atto di acquisto e rendere le dichiarazioni previste dalla lett. b) della nota II bis del Testo Unico Registro.
IL REGIME DI COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI NON ESTENDE L’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”Cass. Civ. sent. n.1988 del 03.12.2014di Eleonora Mazzon
