Nodo centrale della sentenza in commento è stabilire come raccordare le norme del Codice Civile dedicate agli effetti del regime della comunione legale sugli acquisti effettuati in costanza di matrimonio (art. 159 e segg. c.c.) e la normativa fiscale in tema di agevolazioni “prima casa”. Più precisamente, la Corte è stata chiamata a stabilire se l’acquisto effettuato da un solo coniuge, in regime di comunione dei beni, riversi “ope legis” ed in ragione della metà, i propri effetti giuridici, ma in particolar modo i benefici fiscali, anche a favore dell’altro coniuge non presente all’atto dell’acquisto. Con la sentenza in esame, la Corte risponde in senso negativo, ponendosi in linea di continuità con i principi che emergono dalla Circolare n. 38 del 12.08.2005 dell’Agenzia delle Entrate. Mentre, infatti, ai fini civilistici, non sussiste la necessità che entrambi i coniugi intervengano all’atto, in quanto il coacquisto si realizza automaticamente ope legis, ai fini fiscali, per ottenere l’agevolazione “prima casa” sull’intero immobile trasferito, entrambi i coniugi devono essere presenti all’atto di acquisto e rendere le dichiarazioni previste dalla lett. b) della nota II bis del Testo Unico Registro.