Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, un avvocato che aveva ottenuto un provvedimento monitorio non assistito ab origine da efficacia esecutiva – avverso il quale era stata proposta opposizione tempestiva, benché pervenuta all’opposto oltre il termine -, aveva chiesto e ottenuto l’apposizione sul decreto ingiuntivo stesso della formula esecutiva, provvedendo anche alla notifica del precetto.  L’esecutorietà, pertanto, poteva dirsi tale solo dal punto di vista formale e non anche sostanziale. Orbene poiché al momento della richiesta dell’apposizione della formula esecutiva, l’avvocato era a conoscenza dell’opposizione proposta dall’ingiunto, per essergli stata notificata il giorno prima, le SS.UU hanno confermato la decisione del C.N.F. che ha dichiarato l’avvocato in questione responsabile dal punto di vista disciplinare per violazione dei doveri di lealtà, probità, decoro oltre che di lealtà, correttezza  fedeltà e diligenza.