Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, un avvocato che aveva ottenuto un provvedimento monitorio non assistito ab origine da efficacia esecutiva – avverso il quale era stata proposta opposizione tempestiva, benché pervenuta all’opposto oltre il termine -, aveva chiesto e ottenuto l’apposizione sul decreto ingiuntivo stesso della formula esecutiva, provvedendo anche alla notifica del precetto. L’esecutorietà, pertanto, poteva dirsi tale solo dal punto di vista formale e non anche sostanziale. Orbene poiché al momento della richiesta dell’apposizione della formula esecutiva, l’avvocato era a conoscenza dell’opposizione proposta dall’ingiunto, per essergli stata notificata il giorno prima, le SS.UU hanno confermato la decisione del C.N.F. che ha dichiarato l’avvocato in questione responsabile dal punto di vista disciplinare per violazione dei doveri di lealtà, probità, decoro oltre che di lealtà, correttezza fedeltà e diligenza.
INCORRE IN RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE L’AVVOCATO CHE CHIEDE L’ESECUTORIETÀ DI UN DECRETO INGIUNTIVO ALL’ORIGINE NON ESECUTIVO, PUR SAPENDO CHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ERA STATA PROPOSTA TEMPESTIVA OPPOSIZIONE, BENCHÉ PERVENUTA ALL’OPPOSTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER PROPORLACass. Civ., S.U. n. 15873/2013di Marzia Nieddu
