La Suprema Corte, nell’accogliere il gravame e cassare con rinvio la sentenza impugnata, ha riconosciuto il ricorrente vittima di un vero e proprio comportamento di omofobia attuato dai Ministeri della Difesa e dei Trasporti, con l’avere diffuso il dato dell’omosessualità da esso dichiarata al momento di sottoporsi a visita militare, ed emesso su tale base un provvedimento di revisione della patente di guida, predisponendo un nuovo esame di idoneità psicofisica. Il tutto ravvisando nel comportamento delle Amministrazioni una palese violazione della privacy ed un tipico contenuto di discriminazione sessuale, a nulla rilevando che tale grave illecito sia stato perpetrato solo attraverso atti endo-amministrativi. Il tutto, ribadendo il principio per cui «il diritto costituzionalmente tutelato all’espressione della propria identità sessuale sia stato apertamente ascritto da questa Corte di legittimità al novero dei diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 Cost., quale essenziale forma di realizzazione della propria personalità (…), mentre sul versante della tutela penale, si è ritenuta necessaria una effettiva e realmente afflittiva tutela repressiva con riguardo al reato di ingiuria (…). Né va dimenticato che il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, della inclinazione e della comunicazione (c.d. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno Unito del 1981».
ILLEGITTIMA LA DIFFUSIONE DEI DATI SULL’IDENTITÀ SESSUALE (Cass.Civ., sent. n. 1126 del 22.01.2015)
