Nella specie il Giudice di merito aveva accertato che i coniugi, con dimora temporanea in piccola unità abitativa di proprietà, avevano invece in corso di costruzione un fabbricato progettato appositamente per le specifiche esigenze abitative della figlia affetta da grave handicap, per tal motivo assegnando di poi lo stesso alla moglie, siccome convivente con quest’ultima.
La S.C, ribadendo da un lato che la giurisprudenza esclude «la possibilità di assegnazione di una “seconda casa” o di un immobile utilizzato per le vacanze», ha respinto il ricorso del marito ritenendo di contro ammissibile nel caso di specie l’assegnazione, risultando evidente che quell’immobile, pur temporaneamente indisponibile all’epoca della separazione, sarebbe stato destinato ad abitazione familiare ove non fosse intervenuta la crisi coniugale.