Il 23 gennaio u.s. nell’Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione è stato inaugurato l’anno giudiziario 2015 con la tradizionale cerimonia nel corso della quale il Primo Presidente della Cassazione, Giorgio SANTACROCE, ha esposto la sua relazione.
Dopo aver analizzato i vari problemi affrontati ed i risultati raggiunti nell’anno appena trascorso, e dopo aver auspicato una incisiva riforma della giustizia, definita “una delle priorità ineludibili del Paese”, il Primo Presidente ha affrontato il tema della giustizia minorile iniziando col dire che  «Il valore fondamentale della persona, che struttura da tempo il diritto europeo, deriva non solo dalle fonti, ma dalle loro applicazioni a opera delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo, e trova nella tutela del “minore” l’espressione più elevata di sensibilità civile, rappresentando un momento iniziale e imprescindibile. Il minore, infatti, non è più solo “figlio” della sua famiglia, ma anche “cittadino” europeo, con uno status negli ordinamenti internazionali, fatto di situazioni giuridiche meritevoli di tutela.  L’interesse del minore diviene uno strumento per risolvere un conflitto che non è endofamiliare, ma esterno alla famiglia, legato alla sua realizzazione come persona di fronte all’ordinamento che lo protegge». 
Ha messo di poi in risalto l’importanza del diritto del soggetto minore di età ad essere ascoltato, ricordando come «L’ascolto, che non è né interrogatorio né testimonianza, consente appunto di raccogliere informazioni che rispondano alle esigenze specifiche del minore e alle aspettative dei genitori». Parimenti, anche riguardo alla disciplina sull’affido condiviso, ha evidenziato come maggiore considerazione sia stata data alla posizione del figlio minorenne quale  «soggetto titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi e azionabili, quale membro a tutti gli effetti della comunità sociale», precisando che tale principio, recependo quanto già stabilito dalle giurisprudenze delle Corti Europee, trova attuazione anche attraverso il riconoscimento del diritto del minore ad essere allevato dalla propria famiglia attualmente statuito dall’art. 315-bis cod. civ., introdotto a seguito della riforma della filiazione, norma che espressamente prevede il diritto per il figlio di crescere in ambito familiare e di mantenere rapporti significativi con i parenti. 
Ha quindi richiamato la L. 219/12 sia riguardo alle modifiche introdotte al diritto sostanziale e processuale nella delicata materia della protezione del minore, in particolare intervenendo sullo status dei figli c.d. naturali, rimuovendone il diversificato trattamento normativo, in ragione della nascita da una unione non matrimoniale [«La tutela dei diritti del minore viene consacrata con la modifica terminologica apportata alla “potestà genitoriale”, divenuta “responsabilità genitoriale”, dandosi così risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti tra genitori e figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori»], sia in riferimento al riordino della ripartizione delle competenze, pur restando attualmente lo stesso disciplinato in sostanza dall’art. 38 disp. att. cod. civ. che individuando i provvedimenti riservati al Tribunale per i Minorenni, riserva a quello  ordinario invece una competenza de residuo, stigmatizzando in particolare la circostanza che «Le nuove regole processuali, caratterizzate da due riti diversi, contrastano con le esigenze di celerità e certezza nella soluzione delle controversie, causando di fatto numerosi problemi interpretativi».
Di seguito le considerazioni e gli auspici in chiusura: «La complessa materia dei minori e della famiglia è allo stato frammentata tra tribunale ordinario, rispettivamente nelle funzioni di giudice della famiglia e giudice tutelare, e tribunale per i minorenni. Inoltre, l’attuale sistema normativo registra una progressiva erosione delle competenze del tribunale per minorenni e un potenziamento delle competenze del tribunale ordinario. Da più parti, ormai, si avverte la necessità di assicurare concentrazione ed effettività di tutela, con un modello processuale unico e un giudice specializzato. Novità per la giustizia minorile si preannunciano nel disegno di legge delega per la riforma del processo civile, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto 2014, che reca, tra l’altro, modifiche sostanziali alla disciplina dei procedimenti in materia di famiglia, concernenti la separazione dei coniugi, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l’affidamento e il mantenimento dei figli minori. Tra le novità rilevanti va segnalata l’istituzione di una sezione specializzata per la famiglia, i minori e la persona , competente per l’esame delle controversie relative alla famiglia, anche non fondata sul matrimonio, e per tutti i procedimenti attualmente rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, a norma dell’art. 38 disp. att. cod. civ. Sono, altresì, devolute alla nuova sezione le controversie di competenza del giudice tutelare e, tra gli altri, i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale. Viene regolato anche il rito in modo uniforme e semplificato, con rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze. Al tribunale per i minorenni residua solo la competenza per i reati commessi da minorenni».