La Corte Costituzionale (giudice redattore G. Frigo) ribadisce: “è indubbio che nell’economia della detenzione domiciliare speciale assuma un rilievo del tutto prioritario, l’interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età, ad instaurare un rapporto quanto più possibile “normale” con la madre in una fase nevralgica del suo sviluppo”, evidenziando altresì come “Con il divieto del beneficio penitenziario, il “costo” della strategia di lotta al crimine organizzato risulta traslato su un soggetto terzo, il minore, estraneo tanto alle attività delittuose che hanno dato luogo alla condanna, quanto alla scelta del condannato di non collaborare”.