Decidendo in merito alla sentenza resa dalla Corte di Appello di Potenza, ed occupandosi nel caso specifico non di una omessa contribuzione dell’assegno di mantenimento ma di una riduzione volontaria da parte del soggetto onerato dell’ammontare effettivamente corrisposto dell’assegno stesso rispetto a quello stabilito dal Giudice civile, la S.C. ha sancito che «ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570, comma secondo n. 2, c.p., nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenuto inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa l’oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’adempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile, alla violazione della legge penale», dovendosi piuttosto «accertare se, per effetto della autoriduzione dell’assegno, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza», ritenendo apodittica la motivazione del Giudice a quo laddove affermava che lo stato di bisogno del minore sarebbe da considerare in re ipsa.