di Guendalina Garau
Le SS.UU. della Cassazione hanno affermato che viola l’art. 22 CDF (dovere di colleganza) ed è perciò sanzionabile, la condotta dell’avvocato che sulla base di una sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia -in relazione alle condizioni economiche del debitore- del credito accertato nella pronunzia giurisdizionale, e pur in assenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea esecuzione alla sentenza, notifichi atto di precetto (così aggravando la posizione debitoria di questo), senza previamente informare l’avvocato dell’avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva.