Il Tribunale di Rieti, adito ai sensi dell’art. 710 c.p.c., ha disposto la cessazione dell’obbligo di mantenimento a carico del padre, con decorrenza anticipata rispetto alla domanda, sul presupposto che i figli, intervenuti nel giudizio per confermare la cessazione della loro convivenza con la madre, avevano formulato espressa rinuncia al loro diritto al mantenimento. Nello stesso provvedimento, ha respinto la domanda avanzata dalla moglie e diretta ad ottenere un aumento dell’assegno, sul presupposto che, stante la natura negoziale dell’accordo omologato, la richiedente avrebbe dovuto dimostrare la novità (e la non prevedibilità) degli elementi su cui basava la richiesta, che invece erano tutti conosciuti (e conoscibili) al momento dell’omologa.
SULLA DECORRENZA DELLA REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AI FIGLI CHE VI ABBIANO ESPRESSAMENTE RINUNCIATO Tribunale di Rieti, decreto del 17.09.2014
