di Angela Buccico
Con la recente pronuncia n. 20448/2014, la Suprema Corte a Sezioni Unite ribadisce il seguente principio di diritto: «nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché l’assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che tra le parti sia stata contemplata la destinazione del bene quale casa familiare. In tale ipotesi il comodante potrà chiederne la restituzione solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno».
In una: nessun revirement rispetto alla precedente sentenza delle sezioni unite n. 13603/2004.
Eppure la terza sezione, con ordinanza 15113/13, nel rimettere gli atti al Primo Presidente, evidenziava come, a differenza del coniuge proprietario, tenuto a rispettare la solidarietà post coniugale in ragione della tutela costituzionale dell’istituto familiare, i terzi non dovrebbero essere costretti a subire una situazione destinata a durare infinitamente nel tempo e che si traduce in un vero e proprio ‘esproprio’. Replicano le Sezioni Unite: il provvedimento, pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio, di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti della casa coniugale, non modifica né la natura, né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile già concesso in comodato da un terzo per la destinazione a casa familiare; pertanto, la specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione ad nutum del rapporto su iniziativa del comodante; con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.
Ma cosa si intende per urgente ed imprevisto? Dall’esame delle decisioni dei giudici di merito e di legittimità, il bisogno urgente ed imprevisto -purché successivo alla stipula del contratto di comodato- si configura non solo nell’ipotesi di sopravvenuta separazione del comodante dalla moglie, cui consegue l’esigenza di trasferimento e reperimento di una nuova abitazione (necessità di uso diretto), ma anche di problemi di salute e di deterioramento della condizione economica, che obiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile.
In una: nessun revirement rispetto alla precedente sentenza delle sezioni unite n. 13603/2004.
Eppure la terza sezione, con ordinanza 15113/13, nel rimettere gli atti al Primo Presidente, evidenziava come, a differenza del coniuge proprietario, tenuto a rispettare la solidarietà post coniugale in ragione della tutela costituzionale dell’istituto familiare, i terzi non dovrebbero essere costretti a subire una situazione destinata a durare infinitamente nel tempo e che si traduce in un vero e proprio ‘esproprio’. Replicano le Sezioni Unite: il provvedimento, pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio, di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti della casa coniugale, non modifica né la natura, né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile già concesso in comodato da un terzo per la destinazione a casa familiare; pertanto, la specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione ad nutum del rapporto su iniziativa del comodante; con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.
Ma cosa si intende per urgente ed imprevisto? Dall’esame delle decisioni dei giudici di merito e di legittimità, il bisogno urgente ed imprevisto -purché successivo alla stipula del contratto di comodato- si configura non solo nell’ipotesi di sopravvenuta separazione del comodante dalla moglie, cui consegue l’esigenza di trasferimento e reperimento di una nuova abitazione (necessità di uso diretto), ma anche di problemi di salute e di deterioramento della condizione economica, che obiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile.