di Raffaella Villa
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal padre contro la decisione della Corte di Appello di Lecce, che aveva confermato quella del GIP del Tribunale di Brindisi, con cui era stato riconosciuto colpevole del reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza a favore delle due figlie minorenni ( di otto e cinque anni) affidate alla moglie separata.
La S.C. ha ribadito il principio secondo cui per elidere la responsabilità penale l’imputato deve fornire prova rigorosa della sua impossibilità ad adempiere, essendo irrilevante sia la circostanze della pregressa litigiosità coniugale e sia la nuova stabile convivenza con altra donna. Quest’ultima circostanza svilisce lo stato di impossibilità al mantenimento se non è data prova che tale impossibilità sia determinata da una situazione incolpevole di indisponibilità totale di introiti insufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto.
La S.C. ha ribadito il principio secondo cui per elidere la responsabilità penale l’imputato deve fornire prova rigorosa della sua impossibilità ad adempiere, essendo irrilevante sia la circostanze della pregressa litigiosità coniugale e sia la nuova stabile convivenza con altra donna. Quest’ultima circostanza svilisce lo stato di impossibilità al mantenimento se non è data prova che tale impossibilità sia determinata da una situazione incolpevole di indisponibilità totale di introiti insufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto.