Le sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale rivelante incertezze ermeneutiche dovute alla mancata previsione testuale nell’art. 230bis cod.civ. dell’esercizio in forma societaria della impresa familiare, istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia (art. 89 L. n. 151/75), hanno ribadito che quest’ultimo ha natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile. Di qui l’ulteriore affermazione secondo cui «non vi è ragione di limitare il criterio della residualità al solo rapporto individuale tra imprenditore e familiare: e cioè quando sia ravvisabile in concreto un vero e proprio contratto associativo (eventualmente nella forma della società occulta), o di scambio (associazione in partecipazione, lavoro subordinato, opera intellettuale, ecc.); dovendosi altresì escludere la configurabilità stessa dell’istituto, in ragione della sua ricordata residualità, quando già in limine l’esercizio dell’impresa rivesta forma societaria».