CamMiNo-Camera Minorile Nazionale, associazione di avvocati che si occupano prevalentemente di diritto di famiglia e minorile, esprime viva preoccupazione circa la proposta del Consiglio Nazionale del Notariato che introduce modifiche nell’attuale disciplina di separazione e divorzio nonché delle convenzioni matrimoniali.
Secondo tale proposta l’art. 162 c.c. sarebbe modificato riconoscendo ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre matrimonio, i loro rapporti patrimoniali nell’ottica di successivi eventuali separazione/divorzio. Attraverso le convenzioni in questione sarebbe pertanto consentito ai coniugi la gestione anticipata e consensuale dei loro rapporti patrimoniali post cessazione della convivenza, evitando così che la negoziazione di essi sia rinviata al successivo momento della crisi coniugale. Si prevede inoltre l’inserimento di un art. 162-bis c.c.il quale disciplinerebbe l’ipotesi che i nubendi regolino preventivamente, e in vista di una futura separazione, tutti i loro rapporti patrimoniali, mediante atto pubblico notarile, alla presenza di due testimoni e la medesima forma è richiesta per le modifiche o lo scioglimento di tale convenzione.
Le previsioni riguardanti figli minori o non economicamente autosufficienti dovrebbero essere preventivamente autorizzate dal giudice.
Al riguardo CamMiNo-Camera Minorile Nazionale osserva, tra l’altro, che:
1) nelle relazioni familiari sussiste un indissolubile intreccio tra aspetti personali e patrimoniali connessi nella fisiologia della relazione così come al momento o dopo la rottura del vincolo coniugale, primi fra tutti quelli derivanti dall’esercizio della potestà genitoriale (o, secondo le indicazioni di diritto convenzionale ed europeo, della responsabilità genitoriale), dell’affidamento dei figli e del trattamento economico legato a questi ultimi in tema di mantenimento e di assegnazione della casa familiare. Si tratta di tutela di diritti personalissimi di rango costituzionale di soggetti vulnerabili, il cui interesse superiore è criterio determinante di giudizio sempre in forza del diritto convenzionale ed europeo, il cui vaglio spetta al giudice. La proposta esprime invece una visione meramente patrimonialista delle relazioni familiari che prescinde dall’impostazione della tutela dei diritti inviolabili della persona –specie se soggetto vulnerabile- cui invece il sistema tende
anche in forza del recepimento del diritto convenzionale ed europeo.
2) Inoltre il sistema di disciplina (anche patrimoniale) delle relazioni familiari -pur dopo la cessazione della convivenza coniugale- è soggetto alla clausola rebus sic stantibus con la quale confligge strutturalmente la previsione di una formalizzazione astratta e temporalmente (anche molto) anticipata della disciplina dei rapporti successivi. Tale clausola presupposta, infatti, è volta a attuare una disciplina sempre finalizzata alla tutela del soggetto vulnerabile quale tempo per tempo si conforma nella concreta fattispecie.
3) Lacunosa appare la proposta, tra l’altro, sulla natura e finalità della preventiva “autorizzazione” da parte della Autorità Giudiziaria quando le convenzioni coniugali anticipate riguardino i figli, sia perché, evidentemente, il trattamento anche patrimoniale dei figli dipende da quanti saranno e da quale sarà, in quel momento, la situazione patrimoniale dei genitori, sia perché riguardando la proposta solo le coppie coniugate, si attuerebbe un’ulteriore ingiustificata discriminazione dei figli nati da genitori coniugati o non coniugati, in evidente contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost, e anche con le riforme in fieri (v. DDL 2805 S).
CamMiNo si rende conto dell’opportunità talvolta di una disciplina anticipata delle situazioni patrimoniali anche in vista di una crisi futura (ad es. quando l’acquisto della casa destinata a abitazione familiare avviene con l’apporto non paritetico dei nubendi o coniugi e vi è il significativo intervento di terzi –famiglie d’origine- difformemente a quanto previsto dal titolo di proprietà).
Tuttavia la proposta in esame –che oltretutto comprime anche il ruolo nodale dell’avvocato nella composizione dei conflitti e nella formazione degli accordi- appare pregiudicare in modo rilevante un equilibrio normativo e sociale con modalità antitetiche alle linee evolutive dell’ordinamento in tema di relazioni familiari e diritti personali.
Comunicato Stampa su proposta notariato ottobre 2011
21 OTTOBRE 2011 – SULLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO SULLA DISCIPLINA ANTICIPATA IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
