La Prima sezione, respingendo il ricorso proposto, ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva escluso l’addebito della separazione in capo alla coniuge rifiutatasi di mettere al mondo un figlio prima di aver conseguito determinati traguardi professionali.
NESSUN ADDEBITO AL CONIUGE CHE RINVIA IL PROGETTO DI AVERE UN FIGLIO AL CONSEGUIMENTO DELLA STABILITÀ LAVORATIVA (Cass.Civ., sent. n. 24157 del 12.11.2014)
