Ribadito dal giudice di legittimità il principio secondo il quale i creditori del coniuge che, in esecuzione della separazione consensuale omologata, si spoglia della proprietà immobiliare (in questo caso in favore dei figli) non possono essere pregiudicati dalla stessa.
Disatteso il gravame proposto dai beneficiari, anche sulla considerazione della circostanza che tale determinazione era stata assunta dal dante causa dopo la notificazione di alcune ingiunzioni di pagamento.