La notizia è di quelle che sicuramente non lasciano indifferenti: la Corte di Appello di Torino ha ordinato la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino figlio di due madri, una spagnola ed una italiana, nato in costanza di matrimonio omosessuale tra le due donne avvenuto all’estero, in uno degli Stati in cui tale unione è consentita e riconosciuta. Proviamo a ricostruire quanto è avvenuto: le due donne si sono sposate in Spagna ed hanno anche successivamente divorziato, ma durante il matrimonio è nato un bambino, figlio di colei che lo ha partorito e della partner che per lo Stato estero è anche coniuge. A seguito del divorzio, le due donne hanno ottenuto l’affidamento congiunto, mantenendo il regime di doppia genitorialità nei confronti del minore. Poiché una delle due donne è cittadina italiana, è stata richiesta la trascrizione dell’atto di nascita al comune competente, come per qualsiasi altro caso di filiazione avvenuto all’estero: l’ufficiale dello stato civile ha però rifiutato la trascrizione, invocando motivi di contrarietà all’ordine pubblico. Contro tale rifiuto, le madri hanno proposto ricorso, con esito negativo, in quanto il Tribunale di Torino ha riconosciuto come fondate le motivazioni del ufficiale dello stato civile, respingendo la richiesta di parte. La decisione del Tribunale di Torino è stata impugnata in Corte di Appello, la quale ha deciso in maniera completamente diversa, tenendo conto ed avendo come elemento prioritario nella decisione, il superiore interesse del minore, la tutela del minore, cioè del soggetto sicuramente più debole della vicenda. La Corte di Appello ha chiarito che, nello specifico caso in questione, il concetto di ordine pubblico deve essere declinato in funzione del superiore interesse del minore, in quanto non si tratta di far entrare nel nostro ordinamento una fattispecie completamente nuova, una situazione giuridica estranea ai nostri principi e completamente inesistente fino a quel momento, ma di garantire la tutela giuridica ad una situazione esistente già da diversi anni, nell’esclusivo interesse di un bambino che, fino a quel momento, è stato cresciuto da due donne in maniera perfettamente legittima e regolare dato che, secondo legge spagnola, sono indicate entrambe come madri. A sostegno di tale orientamento, la Corte di Appello invoca anche principi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, principi esistenti nel regolamento comunitario 2201/2003, sentenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo relativa ad un caso analogo. Occorre riconoscere l’importanza delle indicazioni fornite dalla Corte di Appello, il cui collegio giudicante era composto da tre donne, contenute nella motivazioni della sentenza, laddove viene indicato come la mancata trascrizione dell’atto di nascita costituisca una limitazione e comprima il diritto all’identità personale del minore ed il suo status, dove viene precisato che in Italia quel minore non avrebbe nessuna relazione parentale con la madre non partoriente e, quindi, si vedrebbe privato di un esercente la responsabilità genitoriale, oltre a vedersi privato anche di eventuali rapporti successori nei confronti della famiglia di quella madre che, per il nostro ordinamento, non sarebbe tale. Non solo, ma anche per il fatto che le due donne, pure nella fase del
divorzio, hanno scelto di condividere le responsabilità genitoriale ed ottenuto l’affidamento congiunto, la mancata trascrizione dell’atto di nascita, come fa rilevare ancora la Corte d’Appello, comporterebbe conseguenze negative in ordine alla libera circolazione del minore in Italia, venendo meno un genitore per il mancato riconoscimento dello status di madre da parte del nostro ordinamento. Ovviamente, l’ufficiale dello stato civile dovrà applicare ed eseguire la sentenza della Corte di Appello e, menzionandola, dovrà procedere alla trascrizione dell’atto di nascita formato in Spagna nel quale il figlio verrà indicato avere il genitore A ed il genitore B, corrispondenti alle due donne. A seguito di tale trascrizione si produrranno gli effetti voluti dalla Corte di Appello: il rapporto di filiazione del minore con entrambi i genitori (le due donne) verrà pienamente riconosciuto anche per il nostro ordinamento, il minore avrà tutti i diritti di figlio, compresi quelli successori, nei confronti di entrambi i genitori, che a loro volta saranno soggetti a tutti gli obblighi e le responsabilità genitoriali. Insomma, dal punto di vista di diritti, doveri e responsabilità, la stessa situazione che si avrebbe con una madre ed un padre. Non sappiamo se quella sentenza verrà impugnata in Cassazione e quale eventualmente potrebbe essere l’orientamento della Suprema Corte: in ogni caso, pur ritenendo che dovrebbe trattarsi di una casistica poco frequente, dimostra, ancora una volta, come l’ufficiale di stato civile e di anagrafe, sia sempre in prima linea nel dover affrontare situazioni particolarmente complesse e controverse e questo richieda una professionalità elevata per la quale occorre costante formazione ed aggiornamento.