Nella fattispecie la questione è la configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso. Nodo centrale della sentenza in commento è l’individuazione dei reali destinatari degli obblighi protettivi. A tal fine, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: l’interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l’obbligo giuridico protettivo; al fine di individuare lo specifico contenuto dell’obbligo occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l’obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza. Applicando questo principio nel caso concreto, i Giudici hanno ritenuto che correttamente il primo giudice (G.I.P. del Tribunale di Milano) abbia affermato che la posizione di garanzia assunta dall’imputata (operatrice dei servizi sociali) non contemplava un obbligo di protezione della vittima, rispetto al pericolo di aggressioni fisiche da parte del padre di quest’ultima. Per questo motivo, hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il fatto non sussisteva.
NELL’ACCERTAMENTO DEGLI OBBLIGHI IMPEDITIVI GRAVANTI SUL SOGGETTO CHE VERSA IN POSIZIONE DI GARANZIA (ASSISTENTE SOCIALE), L’INTERPRETE DEVE TENERE PRESENTE LA FONTE DELL’OBBLIGO GIURIDICO PROTETTIVO(Cass.pen., sent. n. 9855 del 27.01.2015)di Anthoula Tekidou
