Nodo centrale della sentenza in commento è stabilire se sono ricorribili per cassazione i provvedimenti contemplati dall’art. 709 ter, comma secondo, c.p.c., con particolare riferimento a quelli relativi all’ ammonimento del genitore inadempiente e all’irrogazione della sanzione pecuniaria. Per quanto riguarda l’ammonimento, la Corte risponde in senso negativo, ribadendo che si è – con esaustiva argomentazione-  affermata la sua non ricorribilità in sede di legittimità, in quanto un provvedimento del genere è privo dei caratteri della decisorietà e definitività. Al contrario, è affermata la ricorribilità del provvedimento inerente l’irrogazione della sanzione pecuniaria, che invece presenta questi due caratteri. A questo condiviso orientamento, i Giudici della Cassazione danno continuità riaffermando l’inammissibilità delle censure che involgono specificamente la statuizione di conferma della misura ammonitiva.