Con questa prima pronuncia la Presidente della settima sezione del Tribunale di Torino dott.ssa Michela Tamagnone stabilisce che, nel caso in cui il PM neghi il suo consenso all’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita perché contrario all’interesse del figlio, il Presidente nel fissare udienza avanti a sé, invita le parti, che intendano aderire ai rilievi del PM o che, a seguito di tali rilievi, non intendano procedere ad ulteriori modifiche della condizioni contenute nell’accordo, a depositare ricorso “ad hoc” con esplicita o implicita rinuncia alla via della negoziazione assistita. In questo modo viene rispettato tanto il principio della economia processuale, salvaguardando il lavoro svolto dalle parti e dai rispettivi legali, quanto i principi vigenti in materia processuale, che impongono sia la necessità di una domanda delle parti per emissione di qualsiasi provvedimento da parte dell’organo giudicante, sia che il PM esprima sempre il proprio parere sulle condizioni che regoleranno i rapporti tra le parti e i loro figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autonomi o portatori di handicap.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA: QUANDO IL PM NEGA IL CONSENSO ALL’ACCORDO RAGGIUNTO, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CONVOCA LE PARTI AVANTI A SE’ INVITANDOLE A DEPOSITARE RICORSO “AD HOC” (Trib. Torino, sez. VII, ord. 15.01 2015) di Raffaella Villa
