Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che ha revocato, al legale sottoposto a processo penale, la sospensione cautelare dall’ esercizio della professione per mancanza dello “strepitus fori”. Secondo la Suprema Corte, infatti, la sospensione cautelare di un avvocato dall’attività forense, “risulta legittima quando essa sia motivata non solo con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista ma anche con riguardo allo strepitus fori, da accertarsi in concreto – ad esempio sulla base di articoli di stampa apparsi su quotidiani nazionali o locali – che abbia le caratteristiche dell’attualità”. Alla luce del suddetto principio deve pertanto escludersi che possa giustificare la sospensione cautelare dalla professione uno ““strepitus fori” non concreto ed attuale ma solo “ragionevolmente” previsto ovvero solo astrattamente collegato all’esistenza del processo penale o di una particolare fase di esso”. In definitiva, la Cassazione ha evidenziato che ciò che rileva ai fini dell’irrogazione della sospensione cautelare è, oltre al carattere della concretezza, l’attualità dello “strepitus fori”, anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’inizio del procedimento disciplinare.
LA SOSPENSIONE CAUTELARE DALL’ ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DELL’AVVOCATO SOTTOPOSTO A PROCESSO PENALE NON E’ LEGITTIMA SE NON SUSSITE ANCHE LO “STREPITUS FORI”(Cass. civ., S.U., sent. n. 3184 del 18.02. 2015)di Sabrina Saba
