E’ quanto ha stabilito la Corte EDU con la sentenza dello scorso 7 aprile, resa nel caso Cestaro c. Italia (ricorso n. 6884/11), che ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 CEDU, in senso sostanziale ed in senso procedurale. Nel caso di specie, il nostro Ordinamento giuridico ha svelato la propria inadeguatezza, dovuta alla mancanza di una specifica sanzione, per reati riconducibili alla tortura, con ciò implicitamente rinunciando ai vincoli di deterrenza, volti a scongiurare il compimento di fatti costituenti reato e che abbiano in sé elementi contrari all’articolo 3 della Convenzione. Inoltre, l’assenza di specifica identificazione dei diretti responsabili delle procurate lesioni, non ha consentito di procedere contro gli stessi.
LE GRAVI LESIONI SUBITE ALL’ESITO DELL’IRRUZIONE NELLA SCUOLA DIAZ DI GENOVA, NEL LUGLIO 2001, IN CONCOMITANZA CON IL G8, SONO CONSEGUENZA DI ATTI QUALIFICABILI COME TORTURA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 CEDU
