La Suprema Corte con la decisione in esame ha ribadito che «quanto al medico che operi in regime di intramoenia, il rapporto instauratosi fra medico e paziente è di natura pubblicistica quando il secondo si rivolge al primo non per ragioni professionali che riguardino lo specifico professionista, ma la struttura ospedaliera nell’ambito della quale il sanitario opera, con la conseguenza che questa Corte ha già avuto modo di affermare che è procedibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 609 septies comma quarto, n. 3, cod. pen., il reato di violenza sessuale commesso all’interno della struttura sanitaria ai danni di una paziente di un medico ospedaliero, rimanendo irrilevante che questi, per il rapporto di fiducia instauratosi con la paziente, abbia fissato le visite senza seguire il normale iter burocratico per l’accettazione, in quanto tale circostanza non modifica la natura pubblicistica del rapporto intercorso tra medico e vittima».