La Cassazione, sulla pacifica circostanza che la locazione fosse cessata per effetto della disdetta già comunicata dal conduttore, ha ribadito il principio secondo cui non è sufficiente un successivo spontaneo pagamento di canoni locativi da parte dell’altro convivente more uxorio per poter sostenere il perfezionamento di nuovo contratto di locazione, confermando dunque l’obbligo di rilascio dell’immobile.