La S.C., andando oltre il precedente orientamento espresso, ha escluso la possibilità di ripristinare l’obbligo di mantenimento in favore dell’ex coniuge che, dopo aver formato una nuova famiglia di fatto intesa quindi come «espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole eventualmente potenziata dalla nascita di figli» perdendo conseguentemente il diritto a percepire l’assegno di mantenimento da parte del marito, successivamente ne abbia fatta di nuovo richiesta adducendo la fine della stessa relazione more uxorio, non costituendo tale evenienza «titolo per ottenere l’assegno divorzile».
CONFERMATA LA REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ANCHE IN CASO DI CESSAZIONE DELLA NUOVA CONVIVENZA MORE UXORIO DELL’EX CONIUGE (Cass. civ., sent. n. 6855 del 3.04.2015)
