La Corte d’appello di Campobasso ribaltando la decisione accolta dai giudici di primo grado, ha statuito che non è equiparabile ad un contratto preliminare di vendita, la semplice comunicazione del prezzo del riscatto effettuata dallo Iacp all’assegnatario in locazione dell’immobile.
Infatti, proprio con riferimento al tema specifico ed avente ad oggetto il trasferimento di proprietà degli alloggi di edilizia economica e popolare, i giudici d’appello hanno chiarito la valenza della comunicazione del prezzo di riscatto, che è essenzialmente il provvedimento finale del procedimento amministrativo avente effetto ricognitivo del diritto e che la legge riconosce all’assegnatario. Quest’ultimo può acquistare l’alloggio al prezzo indicato con un successivo atto traslativo e la morte del conduttore prima della stipula, non consente la trasmissione iure hereditatis, atteso che tale diritto è attribuibile esclusivamente ai soli familiari conviventi ed al verificarsi di determinate condizioni, ovvero che conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto.