Il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 6/15 in data 24 aprile 2015 con oggetto “Articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 – Chiarimenti applicativi”, nella quale rivede alcuni indirizzi operativi diffusi in precedenza e chiarisce le procedure che debbono essere seguite in caso di separazione e divorzio di fronte all’ufficiale di stato civile o di accordo di negoziazione redatto dagli avvocati e trasmesso per la trascrizione. 
Il primo punto che viene affrontato è quello della separazione e divorzio di fronte all’ufficiale dello stato civile in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti: l’art. 12 del d.l. 132/2014, come modificato dalla legge 162/2014, pone tale fattispecie come limite alla competenza dell’ufficiale dello stato civile che non potrà pertanto, ricevere la dichiarazione dei coniugi. Il Ministero precisa che non sussiste il limite nella competenza dell’ufficiale dello stato civile, in presenza di figli “non comuni dei coniugi richiedenti” e che nelle formule approvate con D.M. 9 dicembre 2014, il termine “figlio” deve essere inteso come figlio della coppia, escludendo qualsiasi ostacolo dall’esistenza di figli di una solo dei coniugi: in sostanza, i figli che vengono presi in considerazione nella procedura di separazione e divorzio, sono solamente i figli nati nel matrimonio della coppia in questione. 
Il secondo punto che viene affrontato è quello del divieto, espressamente previsto dall’art. 12 c. 3 del dl 132, di inserire nell’accordo di fronte all’ufficiale dello stato civile, patti di trasferimento patrimoniale. Il Ministero dell’Interno conferma che restano esclusi patti di trasferimento patrimoniale di fronte all’ufficiale dello stato civile, ma che tra questi non vi rientrano gli obblighi di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro, sia in occasione della separazione che dello scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio: in sostanza, si tratta di disposizioni negoziali che fanno sorgere un rapporto obbligatorio tra le parti e non producono effetti traslativi su beni, secondo i limiti stabiliti dalla normativa. Di conseguenza, le parti potranno chiedere, sempre consensualmente, in una fase successiva, la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, compresa anche la revisione della somma che fosse già stata concordata. In sostanza, secondo, il nuovo orientamento, l’ufficiale dello stato civile potrà ricevere nell’accordo di separazione e di divorzio, anche le obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro di una delle parti a favore dell’altro, tenendo presente che non potrà entrare nel merito di tale somma né valutare la congruità della stessa, dovendosi solamente limitare a recepire quanto concordato consensualmente dalle parti. Restano escluse, oltre che trasferimenti di beni e patrimoniali, anche la cosiddetta liquidazione una tantum che può essere decisa in occasione del divorzio.
Il terzo punto affrontato nella circolare n. 6 riguarda una precisazione sul termine dei 10 giorni entro i quali l’avvocato di parte è obbligato a trasmettere copia dell’accordo all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione: il termine decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore della Repubblica, nulla osta od autorizzazione, a cura della segreteria o cancelleria della Procura. Si tratta di un termine che destava molta preoccupazione negli avvocati, in quanto l’inosservanza può comportare una sanzione molto rilevante, la cui definizione appare molto utile.
Alla stessa stregua, il quarto ed ultimo punto che viene affrontato nella circolare, riguarda la trasmissione dell’accordo da parte degli avvocati: nella precedente circolare n. 19 era indicato che la trasmissione della convenzione doveva avvenire a cura di ciascuno degli avvocati, generando una doppia trasmissione che non appariva giustificata e creava confusione tra gli stessi avvocati, i quali avevano lamentato tale doppia trasmissione come un eccessiva complicazione non giustificata. Tale indirizzo viene ora rivisto, precisando che è sufficiente che la trasmissione avvenga a cura di uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e che, una volta soddisfatta tale procedura, non sarà applicabile la sanzione nei confronti dell’altro che non avesse fatto alcuna trasmissione: in pratica, quello che conta è che la convezione, regolare in tutti i requisiti formali e sostanziali, venga trasmessa nei termini ai fini della trasmissione e basta un solo invio a cura di uno dei legali. 
In conclusione, una circolare che recepisce anche le osservazioni degli ufficiali di stato civile che, come sempre, hanno dato prova di grande professionalità nell’impegnarsi a fondo per dare corretta applicazione alle nuove disposizioni, costretti ad affrontare una disciplina che non rientrava nello loro competenze.