La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto disciplinarmente responsabile un avvocato per violazione del dovere di probità, dignità e decoro, sancito dal codice deontologico e disposto anche dall’art. 88 c.p.c. -che impone altresì al giudice, in caso di mancanza dei difensori a tale dovere, di riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi-, per aver imputato in acconto al maggior credito una somma inviata dalla società assicuratrice con la dicitura «a titolo di tutti i danni subiti nel sinistro» e aver poi notificato due atti di precetto in relazione a somme già incassate dall’assistito. La Suprema Corte non ha attribuito efficacia scriminante alla condotta non del tutto limpida tenuta dalla controparte nella fattispecie de quo.