La sentenza esaminata decide sul ricorso avverso la decisione del CNF che aveva disposto la radiazione dall’albo degli avvocati di un professionista, per gravi illeciti da lui commessi in materia di immigrazione clandestina. Nel caso di specie, l’avvocato, nel corso del procedimento penale a suo carico, aveva patteggiato ex art. 444 c.p.p.. Nel decidere su uno dei motivi del gravame, le SS.UU. ribadiscono il principio per il quale a «norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla legge 97/2001, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato -nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano avvocati- quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato l’ha commesso». Non esplica, tuttavia, alcuna efficacia in ordine alla valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla personalità del suo autore sotto il profilo deontologico. Nel caso de quo, le SS.UU. hanno ritenuto che il CNF si fosse attenuto al predetto principio nell’adottare la decisione impugnata.
NEL GIUDIZIO DISCIPLINARE VI È AUTONOMO POTERE DELL’ORGANO DEPUTATO DI VALUTARE LA PERSONALITÀ DELL’IMPUTATO IN CASO DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI(Cass. Civ., S.U., sent. n. 15574 del 24.07.2015)di Marzia Nieddu
