Il Tribunale di Milano, nell’escludere la possibilità di sospendere o ridurre l’assegno di mantenimento, per il periodo in cui il figlio si trovi a vivere col padre non collocatario, ribadisce che «il giudice della famiglia, regolando la contribuzione del genitore non convivente, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola in moneta», della quale il versamento mensile costituisce una mera facilitazione di pagamento, che avviene usualmente solo per agevolare il puntuale rispetto dell’onere imposto. Dunque quest’ultimo non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (cfr. Cass. Civ. sent. n. 18869/2014).