Con la recentissima sentenza n. 21949 del 2015, le SS.UU. hanno chiarito la portata applicativa dell’art. 19 della L. 247/2012 – Nuovo Ordinamento Forense, avente ad oggetto la disciplina delle eccezioni alla regola sulle incompatibilità; secondo la Suprema Corte la norma, ferma l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche part time, innovando rispetto al testo precedente dell’art. 3 R.D.L. 1578/1933, nel salvare un’eccezione con riguardo all’insegnamento o alla ricerca, dà rilievo non solo al luogo nel quale l’insegnamento o la ricerca si svolge (università, scuole secondarie pubbliche o private parificate o istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici) ma anche all’ambito disciplinare dell’insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle “materie giuridiche”.