Chiesta la declaratoria di efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza di nullità ecclesiastica del matrimonio concordatario «per dolo ordito ai danni della donna attrice» (avendo il marito affermato falsamente e reiteratamente di essere laureato in giurisprudenza, di essere impegnato come ricercatore universitario, di frequentare un prestigioso studio legale, e di godere di una propria autonomia finanziaria così da costruire una realtà virtuale, fatta di ben organizzate falsità, dispensate in modo ragionato e premeditato alla sua fidanzata, così da aver ottenuto da questa il suo consenso matrimoniale), la Corte distrettuale, nell’accogliere la domanda, ha dedotto quanto segue: «A differenza che nell’ordinamento canonico, nel nostro ordinamento il dolo, che pure rileva come vizio del consenso negli altri atti di volontà (art. 1427 c.c. e segg.), non produce effetti sulla validità del matrimonio, in relazione al quale contano esclusivamente la minaccia di un male ingiusto e notevole (o altra causa esterna che determini un timore di eccezionale gravità) e l’errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge contemplati dall’art. 122 c.c. Conseguentemente, la sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio religioso per “dolo” di una delle parti può essere delibata dal giudice italiano solo nel caso in cui gli artifizi o raggiri di tale parte abbiano determinato nell’altra errori aventi caratteri oggettivi che li assimilino a quelli rilevanti nel nostro sistema, purché tali caratteri emergano da fatti accertati dalla pronuncia ecclesiastica, eventualmente rivalutata nel giudizio di delibazione, perché solo in tal caso tale pronuncia non determina un contrasto con l’ordine pubblico interno che sarebbe ostativo al suo riconoscimento. Sono pertanto riconoscibili in Italia le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniali fondate sul “dolo” quando questo abbia determinato in un coniuge un errore riguardante fatti oggettivi (anche se diversi da quelli di cui all’art. 122 c.c.) incidenti su connotati o “qualità” personali dell’altro coniuge che siano “significative” in base ai valori usuali e secondo la coscienza sociale comune (Cass. 16 novembre 2005 n. 23073)».
DELIBAZIONE SENTENZA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO: IL DOLO RILEVA SE DETERMINA UN ERRORE ESSENZIALE SU QUALITÀ PERSONALI DELL’ALTRO CONIUGE (Corte d’Appello di L’Aquila, sent. 16.06.2015)
