La sezione terza della S.C. nel ricordare che il fondo patrimoniale rientra fra le convenzioni matrimoniali ex art. 162 cod.civ., ribadisce che l’opponibilità ai terzi è subordinata all’annotazione del contratto a margine dell’atto di matrimonio, nel mentre la relativa trascrizione effettuata per gli immobili è da considerarsi solo pubblicità-notizia. Il tutto con la conseguente revocabilità in favore dei creditori del medesimo fondo patrimoniale (ricorrendone i presupposti), e responsabilità diretta del notaio incaricato che a suo tempo non abbia provveduto alla succitata annotazione.
INOPPONIBILE AI CREDITORI IL FONDO PATRIMONIALE CHE NON È STATO ANNOTATO NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE(Cass.Civ., sent. n. 5889 del 24.03.2016)
