La Corte di legittimità ha respinto il ricorso dei genitori biologici dei minori avverso il provvedimento che ne dichiarava lo stato di adottabilità, ritenendo infondati i vari motivi addotti dagli stessi. Fra gli altri, da segnalare quello relativo alla sostenuta possibilità per i bambini di essere affidati ai nonni paterni e ad uno zio con essi convivente, possibilità invece non condivisa dai giudici di merito sulla considerazione che costoro non si erano mai interessati alle sorti dei minori nel corso dell’intero lungo periodo relativo alle problematiche familiari. 
Sul punto, ribadisce quindi anche la S.C. che l’art. 12 della L. n.184/83 nell’individuare le persone che devono essere sentite nell’ambito del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, richiama i parenti entro il quarto grado ma a condizione che essi abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, restando altrimenti e di contro del tutto irrilevante l’omessa convocazione/audizione dei parenti che, pur avendo formalmente dichiarato la propria astratta disponibilità ad accogliere presso di sé il bambino, di fatto però mai abbiano intessuto con esso rapporti significativi.