Le Sezioni Unite della Cassazione ,con l’ordinanza n. 6464/16 depositata il 4 aprile 2016 , hanno confermato la sentenza del CNF in cui si afferma la sussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione della iscrizione nell’albo professionale del soggetto privo di titolo abilitante allo svolgimento della professione. In particolare secondo gli Ermellini, la decisione del CNF si fonda su un accertamento svolto dal Ministero della Giustizia italiano attraverso il sistema IMI, – sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell’Unione europea denominato IMI (Internai Market Information System) – dal quale è emerso che l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di Avokat acquisito in Romania è costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede il Palatul de Justitie e che tale organismo è indicato dalla Romania quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il citato sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione europea. Sulla base di queste premesse la Suprema Corte ha ribadito che possono essere riconosciuti in Italia, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati stabilizzati, i soli titoli di Avokat rilasciati dalla predetta autorità UNBR, con sede in Bucarest, Palatul de Justitie, mentre nel caso esaminato, l’iscritto aveva conseguito il titolo rilasciato dalla UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti, struttura BOTA), ovvero da un organo non abilitato alla consegna del titolo di Avokat.