Con la decisione in esame la S.C. ha ribadito il principio secondo cui «per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto a pignoramento per intero il bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l’altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti tutti della procedura, fino alla aggiudicazione e al trasferimento di quello in favore di terzi compresi, nonché con esclusione della fondatezza della pretesa del debitore esecutato e dell’opponente originaria non solo di caducare tali atti, ma pure di separare da quel bene parti o quote, o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero, salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo di essa, dovuta in dipendenza dello scioglimento della comunione legale in parola avutosi, sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, ma per esigenze di giustizia ed all’atto del decreto di trasferimento».
INFONDATA L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE DEL TERZO, CONIUGE NON DEBITORE, AVVERSO LA VENDITA DELL’INTERO IMMOBILE IN COMUNIONE LEGALE (Cass. Civ., sent. n. 6230 del 31.03.2016)
