La residenza abituale del bambino, ai sensi del Reg. (CE) n. 2201/2003, non può essere fissata in uno Stato membro nel quale il minore non si sia mai recato: anche avuto riguardo ai diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza alla persona di età minore, la presenza fisica nello Stato membro nel quale si suppone che il minore sia integrato è una condizione necessariamente preliminare alla valutazione della stabilità di tale presenza Sentenza CGUE, Prima sezione, 17 ottobre 2018, Causa C-393/18 PPU
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